1. Il CND elabora ed attua la politica nazionale in materia di danza ed a tale fine:
a) coordina il proprio intervento con quello delle regioni e degli enti locali;
b) individua e riconosce triennalmente, d'intesa con le regioni, sentiti i comuni interessati, gli organismi di danza di produzione, di distribuzione e di promozione, ritenuti di prioritario interesse nazionale, sostenendoli attraverso l'assegnazione di finanziamenti diretti, e predisponendo la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) verifica la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di soggetto di prioritario interesse nazionale con il parere consultivo delle regioni in cui tali istituzioni sono ubicate;
d) coordina ed incentiva le iniziative dirette alla produzione, alla promozione e alla diffusione delle attività di danza attraverso i mezzi di comunicazione audiovisiva.