Art. 3.
(Competenze del Consiglio nazionale per la danza).

      1. Il CND elabora ed attua la politica nazionale in materia di danza ed a tale fine:

          a) coordina il proprio intervento con quello delle regioni e degli enti locali;

          b) individua e riconosce triennalmente, d'intesa con le regioni, sentiti i comuni interessati, gli organismi di danza di produzione, di distribuzione e di promozione, ritenuti di prioritario interesse nazionale, sostenendoli attraverso l'assegnazione di finanziamenti diretti, e predisponendo la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) verifica la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di soggetto di prioritario interesse nazionale con il parere consultivo delle regioni in cui tali istituzioni sono ubicate;

          d) coordina ed incentiva le iniziative dirette alla produzione, alla promozione e alla diffusione delle attività di danza attraverso i mezzi di comunicazione audiovisiva.

 

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